CASA, RIPARTE L'ACQUISTO SU CARTA GARANTITO DALLA FIDEIUSSIONE
Il Governo ha prorogato per tutto l'anno il dimezzamento dell'Iva (sconto detraibile dall'Irpef in 10 rate annuali) a favore di chi acquista un'abitazione nuova in classe A o B. A livello di volumi il mercato delle nuove costruzioni però si assottiglia, i dati dell'associazione Assimpredil-Ance prevedono nel 2017 un calo dell' 1,6% degli investimenti residenziali. E' calato anche il numero dei costruttori: circa 100 mila sono usciti dal mercato rispetto ai 630 mila del 2008 anche se la qualità dell'offerta è migliorata, un appartamento con dieci anni di erà viene considerato ancora semi nuovo ma è indietro anni luce rispetto a una classe A o B di oggi, grazie a soluzioni più moderne in fatto di coibentazione, serramenti, recupero del calore, domotica. Ma quali sono i rischi e gli accorgimenti da seguire quando si acquista sulla carta? informazioni preliminari e cautela negli acconti sono le parole chiave, innanzitutto è bene partire leggendo con attenzione il capitolato, per comprendere il più possibile le metodologie costruttive e la classe energetica, è opportuno chiedere informazioni dettagliate sui costi di gestione e di riscaldamento. Seconda cosa molto importante è l'informarsi sull'impresa costruttrice, quanto ai pagamenti l'iter tipico prevede una caparra confirmatoria del 10% del prezzo pattuito da versare per bloccare l'immobile, poi si possono concordare altre tranche in specifici punti di avanzamento dei lavori ( da scrivere sul contratto preliminare) lasciando il saldo ( in genere almeno il 20%) al rogito. L'atto di acquisto coincide con la consegna dell'alloggio, ma molte imprese concedono di abitare la casa già in un periodo precedente, cosi che l'acquirente deve verificare eventuali difetti da sanare prima della conclusione del contratto è un' opportunità che è bene farsi accordare. Per garantire tutto la legge obbliga il costruttore a consegnare una fideiussione all'acquirente nel momento del preliminare di compravendita: questa serve da garanzia in caso di fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta. Nei fatti la maggior parte delle trattative avviene senza questo elemento, tanto è vero che la norma obbligherebbe a inserire, nel preliminare, gli estremi della fideiussione. In caso di omissione non sono previste sanzioni per l'impresa se non l'annullabilità del contratto su richiesta dell'acquirente. Che però, se non chiede da subito la fideiussione, spesso si trova nella paradossale situazione di dover decidere se chiedere l'annullamento a un impresa in fallimento e a cui ha versato già molto denaro. Purtroppo non ci sono controlli e tanti imprenditori edili non rispettano la norma, anche i costruttori che vogliono essere onesti faticano ad adempiere all'obbligo perchè in pochi possiedono le garanzie richieste dalla banca, per emettere la fideiussione, questa viene rilasciata sul valore di vendita e segue un iter totalmente slegato dall'analisi creditizia condotta sull'impresa per concedere il mutuo utilizzato ai fini dell'avvio del cantiere. Senza un accordo tra Governo, Ance e Abi che la renda davvero praticabile questa norma non troverà mai applicazione diffusa.
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