COME CANCELLARE L'IPOTECA DI EQUITALIA SU UN IMMOBILE

Con una sentenza della Cassazione dell'11 Novembre 2016, ha precisato che nel caso in cui il Fisco abbia iscritto un'ipoteca sulla casa non è possibile chiederne l'eliminazione perchè in corso c'è una causa e non è da escludere che prima della sentenza non venga fatto il pignoramento o l'immobile non venga venduto all'asta. L'ipoteca sulla casa può essere iscritta dall'Agente della riscossione solo per debiti superiori a 20 mila euro per mancato versamento delle cartelle di pagamento. Nel caso in cui però il debito non superi i 120 mila euro l'ipoteca non può sfociare in un pignoramento. E' bene sottolinerare che non sempre Equitalia o l'Agente della riscossione procede alla vendita forzata, dal momento che si tratta di una procedura costosa, lunga e rischiosa. Se l'immobile su cui è iscritta ipoteca è anche l'unico di proprietà del contribuente adibito a civile abitazione non di lusso e di residenza esso non può essere pignorato anche se il debito con il Fisco supera 120 mila euro. Per riuscire a cancellare l'ipoteca sulla casa il solo modo è quello di far scendere il debito nei confornti del fisco al di sotto del tetto di 20 mila euro, questo vuol dire pagarne una parte e lo si può fare anche tramite richiesta di rateazione, se il debito scende sotto tale soglia, l'Agente della riscossione è tenuto a cancellare l'ipoteca, e la stessa cosa vale anche per il pignoramento , chi ha un'ipoteca per 200 mila euro e vuole dormire sonni tranquilli, senza il pensiero di veder finire il proprio immobile all'asta dovrà chiedere una rateazione per 80 mila euro. Anche i credito contestati al contribuente, sempre se iscritti a ruolo, concorrono a raggiungere la soglia di 20 mila euro necessaria per l'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente della riscossione. Secondo la Cassazione non basta presentare un ricorso al tribunale e fare un'impugnazione per poter scongiurare la misura cautelare. In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di 20 mila euro, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che per legge, il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario " può procedere ad esecuzione forzata", ovvero " può promuovere azioni cautelari conservative, nonche ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore" purchè sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento". Dunque non rileva la presenza di una impugnazione.

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