COMPRARE CASA CON LEASING IMMOBILIARE: 10 COSE DA SAPERE
La legge di stabilità 2016 ha esteso il leasing immobiliare anche alle persone fisiche, introducendo una serie di agevolazioni fiscali per chi acquista la prima abitazione anche se ci sono alcune specificazioni da dare. Nel contratto di leasign finanziario "prima casa" la società di leasign è proprietaria dell'immobile fino a che l'utilizzatore non eserciti l'opzione finale di acquisto, e una volta esercitata ques'opzione viene perfezionato il trasferimento del diritto di proprietà dalla società di leasing al soggetto utilizzatore. L'opzione finale di acquisto inoltre non è obbligatoria, è facolta dell'utilizzatore che può scegliere anche di non esercitarla anche se in quel caso deve restituire l'immobile alla società di leasing, per otterene poi le detrazioni IRPEF il requisito principale è che il reddito complessivo dell'utilizzatore non sia superiore a 55.000 euro su base annua e ciene desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, anche se tutti i requisiti subordinati al riconoscimento della detrazione IRPEF sono riscontrabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica in quanto sono già in possesso degli uffici finanziari o comunque facilmente acquisibili. Se una coppia è cointestataria di un leasing prima casa e possiede sia il requisito del reddito non superiore a 55.000 euro che un'età inferiore a 35 anni viene considerato il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte del 50% quindi ciascuno può detrarre il 19% del canone di leasing con un limite massimo di 4000 € e il 19% con un limite massimo di 10.000€ al momento del riscatto. Sul contratto di leasing inoltre non deve essere pagata nessuna imposta sostitutiva come invece dobbiamo fare in caso di mutuo. Le imposte IMU, TASI, TARI, sono a carico dell'utilizzatore il quale se utilizza direttamente l'abitazione come propria dimora abituale, non sarà tenuto al pagamento nè dell'IMU nè della TASI dal cui pagamento sono esentati gli immobili destinati ad abitazione principale dei titolari. Per usufruire delle agevolazioni IRPEF si possono acquistare qualsiasi tipo di immobile anche quelli censiti A1/ A8/A/9, invece per quanto riguarda le agevolazioni acquisto prima casa non sono applicabili agli immobili censiti in categoria A1 A8 A9. Il leasing immobiliare può essere stipulato da qualsiasi persona fisica a prescindere dalla età, dal reddito e dalla proprietà di altri immobili abitativi, mentre per le detrazioni IRPEF inserite nella legge stabilità 2016 sono riconosciute solo a soggetti con reddito inferiore a 55.000 euro che non siano titolati dei diritti di proprietà su altri immobili abitativi, e in misura diversa a seconda dell'età sopra o sotto i 35 anni, mentre le agevolazioni "prima casa" in tema di imposta di registro vengono riconosciute solo ad abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 A9 e solo nel caso in cui l'utilizzatore possieda i requisiti soggettivi per accedere a tale tipo di agevolazione. Se il cliente non paga più i canoni di leasing il concedente può attivare la risoluzione del contratto con la restituzione del bene, può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto previsto per le locazioni ordinarie, una volta ottenuto il bene il concedente dovrà procedere poi alla vendita o alla ricollocazione del bene a valori di mercato, attenendosi a criteri di trasparenza e pubblicità.
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